• Approvato il ddl “Cantiere Ambiente”: ok agli interventi non strutturali per la mitigazione del rischio
    CAE MAGAZINE n.32 - Giugno 2019
    Approvato il ddl “Cantiere Ambiente”: ok agli interventi non strutturali per la mitigazione del rischio

Approvato il ddl “Cantiere Ambiente”: ok agli interventi non strutturali per la mitigazione del rischio

Il piano “ProteggItalia”, illustrato sul magazine di marzo, prende forma. E’ stato approvato lo scorso 19 giugno in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, dopo il via libera all’unanimità della Conferenza delle Regioni, il disegno di legge “Cantiere ambiente”. Il provvedimento, ufficialmente denominato “Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio” e voluto fortemente dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, avvia la spesa delle ingenti somme già annunciate a disposizione delle azioni contro il dissesto. Tra gli obiettivi dichiarati vi sono la riduzione della burocrazia, la semplificazione dei passaggi amministrativi e l’anticipazione dei fondi per la progettazione. 

Secondo quanto si legge nel testo di cui siamo in possesso al momento in cui scriviamo, di fatto quello approvato nella riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019, il Presidente di ogni Regione manterrà il ruolo di commissario straordinario per il dissesto, con responsabilità sulla redazione di un programma di interventi triennale. Tale programma sarà trasmesso dal commissario straordinario al Ministero che lo approverà, anche per stralci, previo parere del Segretario dell’Autorità di Distretto competente per territorio. E’ proprio l’Autorità di Distretto che ne verificherà la necessaria coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

Un’apprezzabile novità di questo disegno di legge è che, tra gli interventi finanziabili, rientrano anche quelli orientati alla gestione del rischio e del rischio residuo mediante monitoraggio del dissesto, così come gli altri interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Assistiamo quindi ad una scelta di campo netta, volta a riconoscere la pari dignità di opere e di soluzioni non strutturali nella mitigazione del rischio idrogeologico.

Le modalità di trasmissione del programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, sentite le Autorità di Distretto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge.

Con la speranza che questo disegno di legge prosegua il suo cammino e riesca a produrre i suoi effetti nel più breve tempo possibile, continueremo a seguire l’evoluzione normativa e ad aggiornarvi.

 

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